Dal 2018 la Comunità Europea ha aggiornato le disposizioni in materia di produzione ed il commercio di “Novel Food”, avviando l’applicazione del Regolamento(UE) n. 2015/2283 del 25 novembre 2015 che introduce una vera svolta nella normativa europea sull’alimentazione. Ma di cosa si tratta veramente? Cos’è il novel food? E’ sano? E soprattutto… è buono? 🙂

I Novel Foods sono definiti come alimenti che non erano stati consumati in misura significativa dagli esseri umani nell’UE prima del 15 maggio 1997, quando è entrato in vigore il primo regolamento sui nuovi alimenti. Il “Novel Food” può essere quindi di recente sviluppo, come alimenti innovativi, o alimenti prodotti utilizzando nuove tecnologie e processi di produzione, nonché alimenti che sono o sono stati tradizionalmente consumati al di fuori dell’UE.

Esempi di nuovi prodotti alimentari includono nuove fonti di vitamina K (menachinone) o estratti di alimenti esistenti (olio antartico di Krill ricco di fosfolipidi dell’Euphausia superba), prodotti agricoli provenienti da paesi terzi (semi di chia, succo di frutta di noni) o alimenti derivati ​​dalla nuova produzione processi (alimenti trattati con raggi UV (latte, pane, funghi e lievito).

I principi alla base dell’introduzione dei novel foods

I principi alla base del Novel Food nell’Unione Europea sono sostanzialmente che il Novel Foods deve essere:

  • Sicuro per i consumatori
  • Etichettato correttamente, per non indurre in errore i consumatori
  • Se un nuovo alimento è destinato a sostituire un altro alimento, non deve differire in modo tale che il consumo del Novel Food sia svantaggioso dal punto di vista nutrizionale per il consumatore.

È necessaria l’autorizzazione pre-immissione sul mercato di nuovi prodotti alimentari sulla base di una valutazione in linea con i principi di cui sopra.

Definizione di “Novel Food”

In particolare il Regolamento 2015/2283 (e gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002) offrono una definizione di Novel Food:

a)   «nuovo alimento»: qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all’Unione degli Stati membri, che rientra in almeno una delle seguenti categorie:

i) alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata che non era utilizzata come alimento o in un alimento nell’Unione prima del 15 maggio 1997;

ii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe;

iii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale;

iv) alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse, ad eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso sicuro come alimento nell’Unione e sono costituiti, isolati o prodotti da una pianta o una varietà della stessa specie ottenuta mediante:

  • pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997, oppure
  • pratiche non tradizionali di riproduzione non utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali pratiche non comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell’alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;

v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nell’Unione;

vi) gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe;

vii) gli alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell’Unione prima del 15 maggio 1997, che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell’alimento che incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;

viii) gli alimenti costituiti da «nanomateriali ingegnerizzati», come definiti alla lettera f) del presente paragrafo;

ix) le vitamine, i minerali e altre sostanze utilizzate in conformità della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) n. 609/2013:

  • risultanti da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 di cui alla lettera a), punto vii), del presente paragrafo, oppure
  • contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati, come definiti alla lettera f) del presente paragrafo;

x) gli alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari nell’Unione prima del 15 maggio 1997, se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari come definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE;

b)   «storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo»: la sicurezza dell’alimento in questione è attestata dai dati relativi alla sua composizione e dall’esperienza dell’uso continuato, per un periodo di almeno 25 anni, nella dieta abituale di un numero significativo di persone in almeno un paese terzo, prima della notifica di cui all’articolo 14;

c)   «alimento tradizionale da un paese terzo»: un nuovo alimento quale definito alla lettera a) del presente paragrafo, diverso dai nuovi alimenti di cui ai punti i), iii), vii), viii), ix) e x) della stessa lettera, derivato dalla produzione primaria quale definita all’articolo 3, punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002, che vanta una storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo;

d)   «il richiedente»: lo Stato membro, il paese terzo o la parte interessata, che può rappresentare più parti interessate e ha presentato una domanda alla Commissione a norma dell’articolo 10 o dell’articolo 16 o una notifica a norma dell’articolo 14;

e)   «valido» riferito a una domanda o a una notifica: una domanda o una notifica rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento e contenente le informazioni richieste per la valutazione del rischio e la procedura di autorizzazione;

f)   «nanomateriale ingegnerizzato»: qualunque materiale prodotto intenzionalmente caratterizzato da una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all’ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica.

Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono:

i) le proprietà connesse all’elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o

ii) le specifiche proprietà fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale non in forma nano.

 

Quali sono i novel food autorizzati dalla comunità europea?

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione Europea del 20 dicembre 2017 è stato istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti. Le premesse importanti sono che:

  1. Il regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce norme per l’immissione sul mercato e l’utilizzo di nuovi alimenti all’interno dell’Unione.
  2. A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione deve istituire l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
  3. L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti si applica fatte salve le altre disposizioni della normativa specifica del settore.
  4. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

I novel food, o nuovi alimenti, autorizzati dalla Comunità Europea sono indicati in 2 elenchi:

  • Elenco dei nuovi alimenti autorizzati, e requisiti per l’utilizzo e l’etichettatura
  • Elenco dei nuovi alimenti autorizzati, e specifiche

Puoi scaricare gli elenchi compilando il modulo qui sotto, oppure puoi scoprire la lista dei novel food autorizzati con specifiche.